20 Gennaio 2022 - 11:59 . Fuori Quartiere . Cronaca
Isolamento e quarantena: dalla Regione un vademecum sulle nuove regole anti-Covid
I canali social della Regione Lazio hanno pubblicato un comodo vademecum che spiega cosa è possibile fare e cosa no in caso di quarantena e isolamento a causa del Coronavirus.
Le norme sulla quarantena sono entrate in vigore il 31 dicembre 2021 per decreto di palazzo Chigi.
Differenze tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento
La quarantena si attua a una persona sana che è stata esposta a un caso di Covid-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
L’auto sorveglianza permette alle persone che sono entrate in contatto stretto con un soggetto positivo al Covid, anche conviventi, di non sottostare alle regole dell’isolamento preventivo (entrare in quarantena e restare a casa).
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Cosa prevede il decreto di palazzo Chigi: il regime di auto sorveglianza
Alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (persone che quindi non hanno ricevuto la terza dose o booster) da 120 giorni o meno, alle persone che sono guarite dal Covid da 120 giorni o meno, alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (la terza dose o booster) in caso di contatto stretto con una persona positiva al Covid si applica una auto sorveglianza con obbligo di indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo. In caso di comparsa dei primi sintomi, bisogna svolgere un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato in centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto sorveglianza.
Cosa prevede il decreto di palazzo Chigi: la quarantena
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Cosa prevede il decreto di palazzo Chigi: le persone contagiate
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Chi ha ricevuto la terza dose di vaccino o ha completato il ciclo primario (doppia dose) entro 120 giorni dal contagio, può abbreviare l’isolamento da 10 giorni a 7, soltanto se si tratta di un soggetto asintomatico o dall’inizio dell’infezione o da almeno tre giorni.
In caso contrario (soggetti sintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano ricevuto la doppia dose più di 120 giorni prima, o che non siano vaccinati), l’isolamento resta di dieci giorni dal primo tampone che attesta la positività. Passati 7 giorni, nel primo caso, o 10, nel secondo, si deve effettuare il tampone che, se risulta negativo, pone fine all’isolamento.