12 Agosto 2022 - 16:12
Sfattoria, il Tar respinge ricorso contro l’abbattimento di suini e cinghiali: elettroshock se non verrà avvolto un altro appello
Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso delle associazioni animaliste contro il decreto di abbattimento degli animali – circa 130 tra suini e cinghiali non colpiti dall’epidemia di peste suina – ospitati alla Sfattoria d di Roma e non destinati ad uso alimentare. Adesso gli animali sono attesi dall’elettroshock. Insorgono molte associazioni animaliste, a cominciare da quelle che avevano sottoscritto il ricorso: Enpa, Leal, Leidaa, Lndc e Oipa contestano la motivazione della “non urgenza” a cui ha fatto riferimento il giudice e annunciano un secondo ricorso: “Senza neanche entrare nel merito, Il Tar Lazio ha rigettato l’istanza di sospensiva dei titolari della Sfattoria degli ultimi, che lunedì si sono visti notificare un provvedimento dell’Asl Roma 1 che dispone l’abbattimento dei maiali e dei cinghiali ospitati nella struttura di via Arcore, a Roma: in tutto circa 130 animali. Il giudice monocratico non ha preso in esame le ragioni avanzate dai titolari e dalle associazioni animaliste intervenute ad adiuvandum (Enpa, Leal, Leidaa, Lndc e Oipa), ma ha respinto l’istanza non ravvisando, allo stato degli atti, un ‘caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale’. Non ci sarebbero, insomma, i presupposti per l’urgenza. A questo punto i ricorrenti – si legge in una nota di Enpa, Leidaa, Lndc e Oipa – trasformeranno l’istanza in ricorso ordinario con richiesta di sospensiva. I tempi per la discussione dovrebbero comunque essere brevi”. “La motivazione addotta per respingere l’istanza è a dir poco sorprendente: non c’è urgenza quand’è in ballo la vita di 130 animali? L’urgenza c’è e ci sono le motivazioni per annullare il provvedimento che dispone gli abbattimenti- sottolineano le associazioni- Solo che queste ragioni devono essere esaminate: è quanto chiederemo nel nuovo ricorso. Nel frattempo, cioè finché non si entrerà nel merito, diffidiamo l’Asl Roma 1 dal procedere agli abbattimenti”.
Invece per il Ministero della Salute é inevitabile procedere negli abbattimenti. Questa la nota emessa nel pomeriggio: “Si ritiene non accoglibile la richiesta di non procedere all’abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza ed inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall’Asl Roma 1, elemento quest’ultimo che fa venir meno le condizioni per la deroga alla macellazione di cui alla nota prot. Dgsaf – 3037 del 4/2/2022”. Il ministero della Salute replica così alla richiesta di intervento a tutela e non abbattimento dei suini non Dpa ospitati presso rifugi/santuari nel Lazio e mette sotto la lente d’ingrandimento il caso de ‘La Sfattoria degli ultimi’ di Roma. Ecco il documento completo indirizzato alla Lega anti vivisezione (Lav), a firma del commissario straordinario alla peste suina africana, Angelo Ferrari, e del direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Pierdavide Lecchini: “La nota prot. Dgsaf – 3037 del 4/2/2022 richiamata nella richiesta in oggetto fa riferimento nello specifico alle misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana (Psa) nelle regioni Piemonte e Liguria contenute nel Dispositivo dirigenziale prot. 1195 del 18 gennaio 2022, poi sostituito dalle successive Ordinanze emanate dal Commissario straordinario alla Psa. Tale nota- si legge- fa esplicito riferimento alla situazione specifica della Liguria e del Piemonte ritenendo ‘derogabile la procedura di macellazione purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l’infezione da Psa e la sua diffusione”.
Nel testo è poi riportato che “ciò premesso, in riferimento agli stabilimenti che detengono suini ‘non destinati al consumo alimentare umano e salvati da situazioni di sfruttamento, accuditi da privati e associazioni nel rispetto delle loro necessità di specie’, si chiarisce che il Dispositivo direttoriale Dgsaf prot. N. 12438 del 18/5/2022 non è applicabile a detta fattispecie, in quanto tale dispositivo fa riferimento ai suini ‘detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti dagli operatori nelle proprie residenze’, limitando in ogni caso la possibilità di registrare in Bdn queste situazioni, o modificarne l’orientamento produttivo laddove già registrati, solo nel caso in cui l’operatore detenga fino ad un massimo di due suini contemporaneamente”. “Si ribadisce quindi- continua la nota- che l’ambito di applicazione del dispositivo Dgsaf prot. N. 12438 del 18/5/2022 è riferibile esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti”.
l commissario straordinario alla peste suina africana, Angelo Ferrari, e il direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Pierdavide Lecchini, aggiungono che “oltre a ciò, in considerazione che il caso di cui trattasi, a quanto riferito dall’Asl, risulta essere oggetto di provvedimento di sgombero in quanto le strutture in cui sono ospitati gli animali sarebbero state occupate abusivamente, che gli animali sarebbero ‘senza tracciabilità e certificazioni di provenienza’, che i cinghiali rientrando nella fauna selvatica indisponibile non possono essere detenuti, si ritiene che nella fattispecie trovi applicazione quanto previsto dall’art. 7 della vigente Ordinanza commissariale 4/2022, essendo gli animali detenuti in una condizione di illegalità sotto diversi profili (occupazione abusiva della struttura, mancata tracciabilità e origine degli animali, detenzione di animali selvatici)”. “Per quanto sopra- si legge nella parte finale della replica- si ritiene non accoglibile la richiesta di non procedere all’abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza ed inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall’Asl Roma 1, elemento quest’ultimo che fa venir meno le condizioni per la deroga alla macellazione di cui alla nota prot. Dgsaf – 3037 del 4/2/2022. Quanto sopra anche in considerazione che l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio in caso di PSA prescinde dalla tipologia di allevamento e dalle finalità di detenzione degli animali”.