16 Novembre 2023 - 10:55 . Cultura
Nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico. Più spazi per i locali in periferia
Con il via libera della giunta, è iniziato il processo di revisione del regolamento che disciplina le occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione di cibo e bevande e per gli alberghi che svolgono attività di somministrazione aperta al pubblico. La proposta di revisione del regolamento sarà ora sottoposta all’assemblea capitolina.
Stando al documento, vengono differenziate le aree a più alta densità di esercizi di somministrazione dalle aree che presentano ampi margini di sviluppo, per dare opportunità di riqualificazione ad alcuni quartieri e risolvere la carenza di servizi. Più spazio, quindi, ai locali delle periferie, che si ridurrà sempre meno man mano che ci si avvicina al centro.
Per questo la Capitale è stata divisa in 3 aree: Suburbio, ovvero le aree più periferiche non comprese nella Città Storica; Città Storica; Sito Unesco che comprende tutta l’area del centro storico delimitata dalle mura cittadine fino alla loro massima estensione del XVII secolo. Questa zona è stata ulteriormente suddivisa in due sotto-aree: la prima comprendente il Centro Storico, Borgo, gran parte di Trastevere, Monti e la seconda il restante sito Unesco.
Si passa dal 100% del fronte vetrina a una percentuale della somma delle superfici di somministrazione, servizi igienici e locali di lavorazione e cucine che varia in base all’area in cui si trova l’attività.
Previsto, inoltre, un nuovo catalogo degli arredi diviso per aree che per la prima volta presenta anche una griglia che specifica materiali e colori per permettere all’operatore di mantenere la propria identità.
Sarà possibile andare in deroga al catalogo degli arredi con progetti unitari sottoscritti da almeno 80% degli esercenti della via/piazza. Il progetto unitario può prevedere un ampliamento del limite percentuale dell’occupazione di suolo pubblico concedibile fino al 20%.
Nel caso di aree pedonali possono coinvolgere esercizi di somministrazione che siano ubicati nelle vicinanze dell’area, a una distanza non superiore a 50 metri lineari dall’ingresso dell’esercizio di somministrazione.