2 Aprile 2020 - 8:56 . FuoriQuartiere . Cronaca

Covid-19, il Governo fa chiarezza: ecco cosa possiamo fare e cosa no

Ieri, 1° aprile, il premier Giuseppe Conte ha prorogato, con un nuovo decreto, fino al 13 aprile le misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Confermata quindi la chiusura di scuole, negozi e attività non essenziali. Si potrà uscire solo per per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Inoltre qualunque attività consentita deve essere svolta a un metro l’uno dall’altro e con la mascherina.

Ma per chiarire bene alcuni punti, come accaduto ieri con la circolare in cui ha spiegato che “un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute”, sul sito Governo.it è stata aggiornata la pagina con le Faq (Frequently asked questions ossia le domande poste frequentemente), utili per comprendere meglio il decreto. E particolare attenzione è stata posta sugli spostamenti.

Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato

MUOVERSI OK, MA SOLO PER MOTIVI SPECIFICI

Si deve evitare di uscire di casa. E questo è chiaro. Ma, come ricorda il Governo, gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari, ma non “verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio”. È possibile infatti spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente “per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute”. Ma, come specifica il Governo, “laddove il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”. I divieti e le raccomandazioni “valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione”. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato”. Il divieto c’è per chi è in quarantena o risulta positivo al virus.

SÌ ALL’ACQUISTO DEI GIORNALI IN EDICOLA

Si potrà sempre uscire per acquistare quotidiani e periodici, perché questo è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.

PASSEGGIATE SOLO SE GIUSTIFICATE

Si può uscire solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Quindi le passeggiate “sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato. Ad esempio si può uscire con i propri animali domestici, “ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone”.

Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro

SÌ A MOTO E MOTORINI, MA DA SOLI

Ci si può spostare con il trasporto pubblico, ovviamente, così come con auto, moto, motorini e biciclette, sempre e solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Ma questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

VIETATO SPOSTARSI VERSO LA SECONDA CASA

Viene specificato che si intende per assoluta urgenza “il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo”. Quindi è vietato trasferirsi o spostarsi nella propria seconda casa, ma in generale “in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute”. L’accesso alla seconda casa può essere consentito “solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.

FIGLI DAI NONNI SÌ, MA SOLO PER NECESSITÀ

Non si può andare dai parenti perché non si tratta di uno spostamento necessario. Ma è possibile assistere un parente in una condizione di necessità. Sono possibili inoltre gli spostamenti “per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro”. È poi ammesso portare i figli dai nonni, ma “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. Ma, si sottolinea, è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio.