Flaminio-Parioli
L’avvocato che spiega il diritto fallimentare
di Daniele Galli
Il titolo è estremamente tecnico, per carità. Ma “La nuova revocatoria concorsuale” (“NelDiritto Editore”, 181 pagine, in vendita anche online su www.libriprofessionali.it) è un manuale imperdibile per chi si deve fare strada tra la giungla dei pagamenti. Specie quelli dei debitori insolventi. L’esordio da autore di Giuseppe Salsarulo, 34 anni, avvocato civilista che si gode la quiete di piazza Sallustio ma lavora in uno studio dei Parioli (Donativi e Associati) prende di petto il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, figlio della riforma del diritto fallimentare, per cercare di fare luce su un aspetto specifico: l’azione revocatoria, appunto. Azione – spieghiamo – che viene intrapresa dal curatore fallimentare per ottenere l’inefficacia di atti e pagamenti compiuti dal debitore prima di essere dichiarato insolvente così da poter ridistribuire tra tutti i creditori insoddisfatti quanto recuperato attraverso l’azione.
Ma qual è la principale novità, che viene introdotta dalla riforma in materia di revocatoria? Spiega l’avvocato a RomaH24: “La principale è che sono cambiati i termini per l’individuazione del cosiddetto periodo sospetto”. Periodo sospetto? “È un periodo – chiarisce il legale – più o meno ampio, a seconda dell’atto o del pagamento impugnato, nel corso del quale gli atti compiuti dal debitore possono essere dichiarati inefficaci, con la conseguenza che chi ha beneficiato di un pagamento prima del fallimento potrebbe essere tenuto a restituirlo. Il periodo sospetto viene calcolato a ritroso da un determinato giorno: prima della riforma questo giorno veniva individuato con il provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale, oggi con il deposito della relativa domanda. La modifica ha effetti sostanziali perché estende lo spettro degli atti revocabili”.
Salsarulo fa un esempio pratico. “Mettiamo conto che sia lo stesso debitore a fare domanda di fallimento (si chiama fallimento in proprio, ndr), ma che poi magari il tribunale ci metta un mese a dichiararlo. Ecco, oggi è solo da quel momento che parte il calcolo a ritroso del periodo sospetto, con la conseguenza che sono revocabili gli atti compiuti entro i sei mesi o un anno (a seconda dei casi) prima della sentenza di fallimento. Dal 15 agosto 2020, ossia da quando andrà a regime la nuova disciplina, gli atti revocabili saranno quelli compiuti entro sei mesi o un anno prima della domanda di ammissione alla procedura concorsuale. Tornando all’esempio, ciò provocherà un’estensione di fatto di un mese del periodo sospetto e, quindi, un ampliamento del bacino degli atti revocabili”.
La ratio della norma è di garantire una maggiore eguaglianza nel trattamento dei creditori insoddisfatti. Questa prima opera di Giuseppe Salsarulo è uno strumento per le aziende del nostro quartiere per prevenire situazioni a rischio di revocatoria ed è un utile vademecum per ogni libero professionista.