9 Maggio 2020 - 13:40 . Prati . Cronaca

Eventi, attività motorie e cimiteri: queste le nuove faq per la fase 2

Una ragazza svolge attività fisica in compagnia del suo cane
Una ragazza svolge attività fisica in compagnia del suo cane

In seguito all’ultimo decreto governativo, quello del 26 aprile, su governo.it sono state pubblicate ulteriori faq relative alla fase 2 – partita lo scorso 4 maggio – per rispondere alle domande più frequenti dei cittadini su cosa si può fare e cosa no.

Queste le risposte alle domande più frequenti:

SPOSTAMENTI

Posso andare a trovare congiunti fuori regione?
No, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza (leggi QUI chi sono i congiunti).

Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?
Sì, tali spostamenti sono ammessi. Le attività commerciali aperte sono considerate essenziali secondo la normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

 

I FIGLI

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni dall’altro genitore o comunque l’affidatario, oppure per portarli nella propria abitazione, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire  nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Ciò va limitato solo in casi di necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso, i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Si sottolinea che ciò è comunque fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici.

 

CIMITERI E LUOGHI DI CULTO

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro e l’uso della mascherina. Sono tuttavia sospese le cerimonie religiose.

 

ANIMALI

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

 

I PASSEGGERI A BORDO

Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?
Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 9 del dpcm. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.

Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Entrambi questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?
Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

 

NEGLI AMBULATORI

Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa?
No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?
L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

LAVORO

I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”?
No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione e si svolgono dunque regolarmente anche durante il periodo di emergenza.

 

VENDITA A DOMICILIO E TAKE-AWAY

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

Come devono svolgersi i servizi di consegna a domicilio o asporto di cibi pronti effettuati dalle attività di ristorazione o somministrazione, anche artigianali?
Il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio, anche attraverso dispositivi “eliminacode” o prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?
Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

 

ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?
Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli, motocicli e biciclette (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Gli studi privati devono restare chiusi?
No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Le strutture sanitarie private, compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?
Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l’accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.

 

ATTIVITÀ MOTORIE

Chi svolge attività sportiva o motoria deve portare con sé un modello di autocertificazione?
Non è necessario. L’autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.

Lo sport individuale si può effettuare solo all’aperto? O è possibile andare in palestra/piscina?
Le palestre e le altre strutture per la pratica sportiva restano chiuse al pubblico. Gli allenamenti individuali sono consentiti solo, a porte chiuse, agli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, fermo restando il divieto di assembramento nei locali, causati dallo svolgimento in unico ambiente chiuso di più allenamenti individuali e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È conseguentemente precluso l’uso contemporaneo da parte di più persone dello spogliatoio.

Si possono fare attività quali yoga, pilates, ginnastica posturale?
Se l’attività viene svolta individualmente in forma libera in aree o parchi pubblici è consentita, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale di almeno due metri, nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive. In caso di mancato rispetto di tali regole, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree e dei parchi pubblici. L’attività dei centri dedicati è comunque sospesa.

 

CERIMONIE, EVENTI, E ATTIVITÀ RICREATIVE

Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
È prevista la sospensione dell’apertura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

I circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il Dpcm del 26 aprile 2020 espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.

 

VIOLAZIONI E SANZIONI

Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?
Dal 26 marzo, con l’entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia.

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